2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Link allo Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi
Categoria: Amministrazione trasparente | Data di pubblicazione: 18/08/2013 |
Sottocategoria: Disposizioni Generali | Data ultima modifica: 28/01/2014 11:35:16 |
Permalink: Oneri informativi per cittadini e imprese | Tag: Oneri informativi per cittadini e imprese |
Inserita da Marco Santini | Visualizzazioni: 4055 |
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