Art. 32 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
Questo Liceo NON ha ricevuto rilievi degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile.
Questo Liceo NON ha ricevuto rilievi della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli Uffici.
| Categoria: Amministrazione trasparente | Data di pubblicazione: 22/08/2013 |
| Sottocategoria: Controlli e rilievi sull'amministrazione | Data ultima modifica: 21/02/2015 09:21:48 |
| Inserita da Marco Santini | Visualizzazioni: 2271 |
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